Art. 10 — Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)negli articoli 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
  • b)nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione";
  • c)nell'articolo 314, primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa";
  • d)l'articolo 322 e' abrogato;
  • e)all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)nel terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  • 2)nel quarto comma, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa";
  • f)all'articolo 326, primo comma, secondo periodo, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa". Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista ((nell'articolo 318)) dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa. 1 3. l richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie. 4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole "non giustificate dalla prescritta documentazione,", sono inserite le seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo";
  • b)all'articolo 49, il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.

Testo vigente dal 16 luglio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista tolto: dall'articolo 314 aggiunto: nell'articolo 318 dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203

    Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473~art10 · fonte del testo

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