Art. 29 — Modifiche in materia di imposta di bollo
Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 200";
- b)all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.".
Testo vigente dal 7 ottobre 2015
