Il gestore che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

  • a)da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;
  • b)da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
  • a)la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
  • b)le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini ((e nelle modalita' di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti)) alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
  • a)da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;
  • b)da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale e' scaduto il termine. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
  • a)la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
  • b)le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. (( Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate. )) Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ((...)) entro 60 giorni ((dalla contestazione)) della violazione. (( Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. )) Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia ((...)) che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni ((...)) o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. (( Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. )) ((Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi)) nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia ((o la societa' di navigazione)) che, entro il 30 ((settembre)) di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. ((Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.)) (( Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo. )) (( Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis. )) Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attivita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la ((resa)) delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la ((resa)) delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota ((al valore)) medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. Il gestore ((l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia)) che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ((dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette)) dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. Nel caso in cui la condotta di cui al ((comma 9-bis)) abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, ((comma 6-bis,)) le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di ((compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.)). Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:
  • a)inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
  • b)comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni ((della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata)), modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio;
  • c)inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno. ((Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.)) (( Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa. )) Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. ((Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.)) Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione. (( I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. ))

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 2020 al 15 ottobre 2024. 134 parole tolte, 702 parole aggiunte in 4 capoversi.

… L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini aggiunto: e nelle modalita' di cui all'articolo 10 tolto: e' soggetto aggiunto: o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. aggiunto: Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio tolto: ai sensi dell'articolo 10aggiunto: ... entro 60 giorni tolto: dall'accertamento aggiunto: dalla contestazione della violazione. aggiunto: Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede … di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia tolto: il cui Piano di monitoraggio sia stato approvatoaggiunto: ... che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni tolto: prodotteaggiunto: ... o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. tolto: La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla meta' del suo importo aggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, … gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia tolto: il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato aggiunto: o la societa' di navigazione che, entro il 30 tolto: aprile aggiunto: settembre di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate … soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. tolto: All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, aggiunto: Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con tolto: la stima conservativa aggiunto: stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul tolto: sito istituzionale del Comitato aggiunto: Portale ETS il nome del gestore tolto: e dell'operatore aereoaggiunto: , dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui tolto: al comma 14 aggiunto: all'articolo 36, commi 3 e 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di … gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la tolto: restituzione aggiunto: resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna … gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la tolto: restituzione aggiunto: resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota aggiunto: al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. Il gestore aggiunto: l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste tolto: ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti aggiunto: dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. Nel caso in cui la condotta di cui al comma tolto: 19 aggiunto: 9-bis abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere … reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, aggiunto: comma 6-bis, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla … emessa in eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di tolto: corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. aggiunto: compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:

b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni aggiunto: della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' tolto: dell'impianto superiori al 20 per cento aggiunto: dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio;

c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno. tolto: Il aggiunto: Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa. Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente … si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. aggiunto: Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche … entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzioneaggiunto: . I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art42 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari