Nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)).
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
