Cessazione di attivita' di un impianto interruzione e ripresa Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attivita' entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attivita' stessa, nei seguenti casi:

  • a)nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019;
  • b)nel caso in cui l'impianto non esercita piu' le attivita' previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attivita' in esso previste;
  • c)nel caso in cui l'impianto interrompe le attivita' di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. (( In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga piu' la predetta soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalita' e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresi' l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale. )) Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:
  • a)il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
  • b)e' tecnicamente possibile riprendere le attivita' senza apportare modifiche fisiche all'impianto;
  • c)l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che non puo' riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno. Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attivita' dell'impianto. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera' la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 2020 al 15 ottobre 2024. 185 parole aggiunte.

c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attivita' di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. aggiunto: In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga piu' la predetta soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalita' e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresi' l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art26 · fonte del testo

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