Art. 42-bis — Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni
Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
- a)se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
- b)se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
- a)se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne da' comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
- b)se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorita' marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla societa' di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione, che e' responsabile di una o piu' navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:
- a)se la nave batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
- b)se la nave non batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta societa' di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla societa' di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorita' marittima, di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
