Art. 31 — Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti
A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attivita' di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:
- a)notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al piu' tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;
- b)confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147));
- c)confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano piu' applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;
- d)pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 e' valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25. (( Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia. )) L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ((per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25)) puo' essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I ((purche' il gestore dimostri quanto previsto al comma 4.)). Tale esclusione e' applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera puo' essere esclusa dal sistema ((EU)) ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non piu' del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale. ((Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.)) Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), e' predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS. (( Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto e' tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalita' a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali. ))
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
