((Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I)) svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione. Le disposizioni ((della presente sezione)) si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)). ((In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42)), gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

  • a)le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo ((ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera)) in ogni anno civile ((dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,)), fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;
  • b)le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;
  • b-bis)((le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro)). (( In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite e' pari o superiore alla media dell'Unione. ))

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 2020 al 15 ottobre 2024. 79 parole tolte, 206 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le disposizioni tolto: del presente capo aggiunto: della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, tolto: all'assegnazione e al rilascio di quote per le aggiunto: alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato … di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione. Le disposizioni tolto: del presente capo aggiunto: della presente sezione si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di … trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J. tolto: Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei e' ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147. In deroga tolto: agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE aggiunto: alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo tolto: in aggiunto: ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera in ogni anno civile tolto: fino 31 dicembre 2023 aggiunto: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;

b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche tolto: di cui all'articolo aggiunto: ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio tolto: economico europeo aggiunto: Economico Europeo in ogni anno civile tolto: fino aggiunto: dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CEaggiunto: ;

aggiunto: b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite e' pari o superiore alla media dell'Unione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art5 · fonte del testo

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