Art. 4 — Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;»;
  • 2)la lettera b) e' soppressa;
  • 3)alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
  • 4)alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  • a)entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
  • b)entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
  • c)entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi. 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».

Testo vigente dal 4 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42~art4 · fonte del testo

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