Art. 12 — Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralita' di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;
- b)il comma 3-bis e' abrogato;
- c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- d)al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso.
Testo vigente dal 4 aprile 2017
