Art. 7 — Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
- a)entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;
- b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42;
- c)entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,)) i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
- d)entro il 18 gennaio 2019 ((e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data)), i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
- e)entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita' industriali. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
- a)entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
- b)entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
- c)entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
