Art. 2 — Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e l'ultimo periodo e' soppresso;
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;
  • c)al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;
  • d)al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
  • e)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»;
  • f)al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

Testo vigente dal 4 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42~art2 · fonte del testo

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