Art. 3 — Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e l'ultimo periodo e' soppresso;
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.»;
  • c)al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;
  • d)al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e» sono soppresse;
  • e)al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).»;
  • f)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;
  • g)dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».

Testo vigente dal 4 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42~art3 · fonte del testo

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