Art. 6 — Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.»;
- b)al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».
Testo vigente dal 4 aprile 2017
