Art. 9 — Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;
- 2)la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;
- 3)dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.»;
- b)al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite dalle seguenti: «, h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.».
Testo vigente dal 4 aprile 2017
