Art. 1 — Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera aa), la parola: «comunale» e' sostituita dalle seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;
- b)la lettera bb), e' sostituita dalla seguente: «bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita' ricreative.».
Testo vigente dal 4 aprile 2017
