Art. 28 — Disposizioni finali e abrogazioni
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 e' abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
Testo vigente dal 4 aprile 2017
