Art. 27 — Provvedimenti attuativi
A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonche' dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Testo vigente dal 4 aprile 2017
