Titolo II – (Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla decommissioning degli impianti)
- Art. 4 — Autorizzazione degli impianti nucleari
- Art. 5 — Requisiti degli operatori
- Art. 6 — Programmi di intervento degli operatori
- Art. 7 — Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari
- Art. 8 — Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico
- Art. 9 — Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare
- Art. 10 — Istanza per la certificazione dei siti
- Art. 11 — Certificazione dei siti
- Art. 12 — Attività preliminari
- Art. 13 — Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore
- Art. 14 — Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica
- Art. 15 — Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione
- Art. 16 — Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica
- Art. 17 — Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa
- Art. 18 — Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti
- Art. 19 — Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi
- Art. 20 — Disposizioni in materia di decommissioning degli impianti
- Art. 21 — Fondo per il "decommissioning"
- Art. 22 — Comitati di confronto e trasparenza
- Art. 23 — Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio
- Art. 24 — Decadenza e sospensione dai benefici