Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/2011

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 2011

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. con cui si lamenta il mancato coinvolgimento delle Regioni interessate in relazione alla sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione del documento programmatico sulla strategia nucleare del governo e dello schema dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. >«La considerazione complessiva della procedura consente di ritenere soddisfatte adeguatamente le pretese partecipative delle Regioni», posto che alla pretesa di più pregnanti forme di coinvolgimento si oppone «la rilevanza prevalentemente nazionale degli interessi considerati dalla disciplina» concernente il regime di sottoposizione alla VAS. Questa, infatti, rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati. - V., citate, le sentenze n. 221 del 2010 e n. 225 del 2009.

    Art. 4 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 5 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 295 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche' del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31~art9 · fonte del testo

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