Art. 20 — Disposizioni in materia di decommissioning degli impianti
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 e comma 2 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione per violazione della competenza regionale nelle materie a riparto concorrente del governo del territorio, dell'energia, della protezione civile e della tutela della salute. >La disposizione impugnata, la quale affida alla Sogin s.p.a. la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei medesimi al termine della loro vita, «implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dello Stato: anche in tal caso, la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale». - V., citata, sent. n. 278 del 2010.
Art. 4 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 5 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 487 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'attivita' di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attivita' relative alla decommissioning dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di decommissioning in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruita' ad un qualificato organismo terzo, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e' effettuata dall'Agenzia. Il finanziamento delle attivita' di decommissioning avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di decommissioning di cui al comma 3 risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi e' tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita' competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. 6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorita' per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorita' competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attivita', il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31~art20 · fonte del testo
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