Art. 4 — Autorizzazione degli impianti nucleari
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. >Il principio di leale collaborazione - il quale impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in ambiti in cui ricorre un'ipotesi di «concorrenza di competenze» e che è stato rispettato nella fase anteriore della certificazione dei siti dalla previsione dell'intesa con la singola Regione interessata, nonché con la Conferenza unificata - rende necessario che, anche nella fase successiva del rilascio dell'autorizzazione unica, la Regione interessata sia adeguatamente coinvolta nel procedimento. A tal fine, meccanismo idoneo a bilanciare «le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali».
Art. 4 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 5 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 20 parole aggiunte.
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31~art4 · fonte del testo
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