Art. 22 — Comitati di confronto e trasparenza
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 550 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 9, e nella Regione in cui e' situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, e' istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attivita' concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la decommissioning del relativo impianto nucleare, nonche' sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell' ambiente. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito e' tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell' impianto nucleare. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attivita' dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, puo' rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale e' tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, e' composto da:
tolto: a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;
tolto: b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;
tolto: c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio e' interessato dalla realizzazione dell'impianto nonche' i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;
tolto: d) il Prefetto o suo delegato;
tolto: e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
tolto: f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
tolto: g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita';
tolto: h) un rappresentante dell'ISPRA;
tolto: i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tolto: l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;
tolto: m) un rappresentante dell'Agenzia;
tolto: n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;
tolto: o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
tolto: p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
tolto: q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
tolto: r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza e' convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessita' o l'opportunita'; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Il Comitato di confronto e trasparenza puo' richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Universita', gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31~art22 · fonte del testo
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