Art. 5 — Requisiti degli operatori
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la censura avente ad oggetto l'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 31 del 2010 - che individua i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare - promossa in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà dal momento che il ricorso non reca alcuna motivazione al riguardo.
Art. 4 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 5 Disciplina ((...)) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 585 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacita' tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonche' disporre di adeguate risorse umane e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle attivita' da realizzare, comprese le attivita' di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di decommissioning degli impianti i soggetti:
tolto: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
tolto: b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il responsabile tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il responsabile tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
tolto: c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del responsabile tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del responsabile tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del responsabile tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del responsabile tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio;
tolto: d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
tolto: e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
tolto: f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31~art5 · fonte del testo
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