Art. 10 — Istanza per la certificazione dei siti
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 387 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 3, ciascun operatore interessato avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o piu' siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilita', almeno i seguenti dati ed informazioni,..., concernenti:
tolto: a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5;
tolto: b) puntuale indicazione del sito destinato all'installazione dell'impianto e delle titolarita' dei diritti che insistono su tale area;
tolto: c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;
tolto: d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
tolto: e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sul sito;
tolto: f) documentazione relativa alle verifiche del rapporto di cui all'articolo 7;
tolto: g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;
tolto: h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;
tolto: i) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
tolto: l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonche' alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31~art10 · fonte del testo
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