Art. 74 — Norme abrogate
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile - in quanto l'implausibilità del presupposto logico dell'ordinanza di rimessione relativamente al contenuto prescrittivo della norma impugnata ne esclude la rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, censurato - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione - nella parte in cui ha abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67), incidendo così negativamente sulla qualificabilità come rapporti di subordinazione dei rapporti sorti da contratti di opera o per prestazioni professionali stipulati da uno degli enti indicati nel citato art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 9 del 1993. Precedenti: - sent. n. 115 del 1994 sul contenuto precettivo dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. n. 9 del 1993. L.T.
Art. 74 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 38 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego · Art. 13 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 76 e 77 della Costituzione dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che abroga l'art. 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la possibilità, ivi prevista, per i dipendenti che avessero svolto per almeno cinque anni mansioni corrispondenti a una qualifica superiore a quella di appartenenza, di ottenere, a domanda e previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, l'inquadramento nella nuova qualifica funzionale mediante prove selettive intese ad accertare il possesso della relativa professionalità, poiché la norma abrogatrice impugnata configura un coerente svolgimento dei principi espressi dalla delega, non tanto nel richiamato punto o) dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992 - concernente gli automatismi legali incidenti sui soli trattamenti economici, la cui abrogazione è autorizzata al diverso fine di un controllo globale di tali trattamenti da parte della contrattazione collettiva - quanto, piuttosto, con riferimento alla direttiva espressa nel punto n) del medesimo art. 2, la quale esclude, in deroga all'art. 2103 cod. civ., che alla permanenza del lavoratore nelle mansioni superiori oltre il limite di tempo fissato dalla legge possa essere collegata l'attribuzione del "diritto all'assegnazione definitiva delle stesse", così come configurato nella disciplina di cui si censura l'abrogazione, nonché con riguardo alla direttiva, contenuta nel punto t), di razionalizzazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, e, in particolare, delle procedure e dei tempi di svolgimento dei concorsi, ove si considerino le conseguenze pratiche irrazionali prodotte dalla disciplina abrogata. red.: F. Mangano
Art. 74 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 24 maggio 2001. 578 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme: articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93; legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato; articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione 'la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale' e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142; articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254; articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto; articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 6-bis del decrto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67; i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art74 · fonte del testo
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