Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 359/1993

    Illegittimità dichiarata
    30 luglio 1993

    Va riconosciuto allo Stato il potere di formulare - in sede di riassetto della funzione dirigenziale - principi suscettibili di vincolare la sfera regionale in ordine sia ai possibili livelli di tale funzione sia al carattere temporalmente limitato dell'attività di coordinamento affidata dalle Regioni ai propri dirigenti: e questo tanto più ove si considerino quelle esigenze di "armonizzazione" tra i diversi tipi di dirigenza, statale e regionale, che, anche di recente, la Corte ha già avuto modo di sottolineare. È al riguardo da escludersi che l'art. 15, secondo comma,d.lgs. n. 29 del 1993, il quale impone l'unicità della qualifica dirigenziale e l'art. 27, secondo comma, stesso decreto, volto a regolare i poteri di coordinamento dei dirigenti regionali, pongano norme di dettaglio, lesive delle competenze costituzionali proprie delle Regioni in tema di pubblico impiego. È altresì da escludersi, sempre in tema di dirigenza, che l'art. 18, primo comma, stesso decreto, per il fatto di attribuire ad un organismo interamente statale il compito di definire, in base alle indicazioni del Ministero del Tesoro, "i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici", configuri una tale lesione, poiché detta definizione si presenta strumentale ad un'attività conoscitiva che in tanto potrà conseguire risultati utili, sul piano dell'economicità dell'azione amministrativa e della verifica dei risultati, in quanto venga attuata attraverso un organismo dotato di specifiche competenze tecniche e in grado di operare sulla base di apporti informativi omogenei e comparabili. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo comma, 27, secondo comma, 18, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. n. 493/1991.

    Art. 45 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 35 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 24 maggio 2001. 99 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 31 MARZO 1998 aggiunto: 30 MARZO 2001, N. tolto: 80. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti. aggiunto: 165

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art27 · fonte del testo