L'articolo 74 e' sostituito dal seguente: "Art. 74 (Norme abrogate). - 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme: articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93; legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato; articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione 'la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale' e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142; articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254; articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto; articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 6- bis del decrto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67; i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del presente decreto. 3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto".

Testo vigente dal 29 dicembre 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 306/2000

    Questione inammissibile
    19 luglio 2000

    È manifestamente inammissibile - in quanto l'implausibilità del presupposto logico dell'ordinanza di rimessione relativamente al contenuto prescrittivo della norma impugnata ne esclude la rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, censurato - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione - nella parte in cui ha abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67), incidendo così negativamente sulla qualificabilità come rapporti di subordinazione dei rapporti sorti da contratti di opera o per prestazioni professionali stipulati da uno degli enti indicati nel citato art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 9 del 1993. Precedenti: - sent. n. 115 del 1994 sul contenuto precettivo dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. n. 9 del 1993. L.T.

    Art. 74 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 38 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego · Art. 13 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546~art38 · fonte del testo

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