Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/2000

Altra decisione · depositata il 26/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9,

ultima parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre

1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione

delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in

materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 19

maggio 1998 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro contro Del Gizzo

Ernesto, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, il Consiglio di

Stato, sezione IV, ha sollevato, con riferimento agli articoli 76 e

77, primo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 della legge di

delega 23 ottobre 1992, n. 421, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo sostituito dall'art. 6 del

d.lgs. n. 470 del 1993;

che il giudice a quo premette che, con decreto del Presidente

della Repubblica 28 febbraio 1997, il Direttore generale dei Monopoli

di Stato veniva collocato a riposo per motivi di servizio, a norma

della predetta normativa;

che tale provvedimento era stato annullato dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con sentenza n. 1435 del 1997,

deliberata il 25 giugno 1997, contro la quale era stato proposto

appello da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal

Ministro delle finanze;

che il giudice di appello, in adesione a quanto proposto

dalla parte privata e ritenendo la questione rilevante ai fini del

giudizio trattandosi di disposizione posta a base del provvedimento

impugnato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'anzidetta norma;

che il giudice rimettente prospetta un eccesso di delega

della disposizione impugnata, in quanto la stessa avrebbe

reintrodotto, per i dirigenti generali dello Stato, il collocamento a

riposo per motivi di servizio, previsto dalla previgente normativa

(art. 19, settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, emanato

sulla base della delega di cui all'art. 16, secondo comma, lettera

f), della legge 18 marzo 1968, n. 249), laddove la legge di delega

prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi della

gestione, solo la "rimozione dalle funzioni ed il collocamento a

disposizione";

che avanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha fatto presente che la norma denunciata

(comma 9 insieme al comma 10) è stata abrogata dall'art. 43 del

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il quale, ha, altresì, provveduto alla

formale abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. n. 748 del 1972.

Tuttavia ha ritenuto che la questione fosse tuttora rilevante per via

del principio tempus regit actum, e ha concluso per la sua

infondatezza;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato, in

particolare, che "in ossequio al criterio di cui all'art. 2, comma 1,

lettera g) n. 3, della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421" il

legislatore delegato avrebbe previsto due differenti ipotesi: l'una

contenuta nella prima parte della norma impugnata, con previsione del

collocamento a disposizione per la durata massima di un anno in caso

di inosservanza delle direttive e risultati negativi della gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa; l'altra, contenuta nella

seconda parte della disposizione, che disciplina una fattispecie

diversa, stabilendo il collocamento a riposo per ragioni di servizio

in caso di responsabilità particolarmente grave e reiterata, come

misura più severa peraltro contemplata dalla normativa previgente;

Considerato che sostanzialmente il dubbio di legittimità

costituzionale, come formulato per eccesso di delega e quindi per

profili attinenti all'ambito dei poteri conferiti al legislatore

delegato, non investe l'intera previsione normativa del comma 9

dell'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito

dall'art. 6 del d.lgs. n. 470 del 1993, né "la rimozione dalle

funzioni", ma è idoneo a provocare una statuizione sulla

costituzionalità della previsione di immediato collocamento a riposo

senza passare attraverso il previo collocamento a disposizione, con

le garanzie di quel determinato stadio, tradizionalmente limitato nel

tempo, prodromico di una risoluzione del rapporto, ove non si

verifichi nel periodo previsto un richiamo in servizio o altra

utilizzazione;

che la norma denunciata (d.lgs. n. 29 del 1993, art. 20,

comma 9) era stata già abrogata una prima volta espressamente

(insieme al comma 10) per effetto dell'art. 43 del d.lgs. 31 marzo

1998, n. 80, che a sua volta contemporaneamente con gli articoli 13 e

14 aveva integralmente disciplinato il conferimento degli incarichi

di direzione degli uffici dirigenziali, la loro revoca e la

responsabilità dirigenziale nelle diverse forme connesse alla

inosservanza delle direttive generali e ai risultati negativi

dell'attività amministrativa e della gestione, con due disposizioni

che si inserivano nel d.lgs. n. 29 del 1993, sostituendone gli

articoli 19 e 20 e coprendo interamente anche il contenuto

dell'art. 20, commi 9 e 10, abrogati, e nello stesso tempo inserendo,

nel comma 2 dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,

l'abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

(precedente disciplina);

che lo stesso d.lgs. n. 80 del 1998 ha dettato una normativa

transitoria dell'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993;

che l'intero art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993 è stato, a sua

volta, espressamente abrogato (ad eccezione del comma 8)

dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, insieme ad

altre "disposizioni incompatibili" con quelle dello stesso decreto

legislativo avente la finalità di riordino e potenziamento dei

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,

rendimenti e risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni

pubbliche, con particolari garanzie procedimentali per la valutazione

del personale con incarico dirigenziale;

che, pur in presenza di norme a contenuto sanzionatorio della

inosservanza di doveri dirigenziali e della relativa responsabilità

ed innovative rispetto alla natura del rapporto dirigenziale, si

impone una verifica degli effetti della duplice abrogazione espressa

accompagnata da nuova disciplina, compito spettante al giudice

investito dell'esame della legittimità dell'atto impugnato;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo e delle eventuali

iniziative conseguenziali dell'amministrazione, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a

quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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