Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 38

del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche

al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego),

nella parte in cui ha abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre

1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica),

come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993,

n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e

socio-assistenziale), convertito con modificazioni nella legge 18

marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in

materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza

emessa il 19 ottobre 1998 dal pretore di Brescia nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra l'A.S.L. n. 15 di Breno e altri contro

l'Inps, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione dell'Inps;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con ordinanza

del 19 ottobre 1998, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre

1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29 sul pubblico impiego), nella parte in cui ha abrogato

l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica), come sostituito dall'art. 6-bis del

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia

sanitaria e socioassistenziale), convertito con modificazioni nella

legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti

in materia sanitaria e socioassistenziale), in riferimento agli

artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

che la questione è stata sollevata in un giudizio avente ad

oggetto le domande di annullamento o revoca di due ordinanze

ingiunzione emesse dal direttore della sede dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale (Inps) di Brescia, proposte sulla premessa

che l'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito

dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del 1993 ed interpretato dal giudice

adito, "in chiaro contrasto con la sentenza" della Corte n. 115 del

1994, disporrebbe, con presunzione juris et de jure che i rapporti

per i quali è causa non configurano rapporti di lavoro subordinato;

che, ad avviso del rimettente, siffatta premessa

dimostrerebbe la rilevanza della questione proprio in quanto la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata determinerebbe la reviviscenza dell'art. 13, della legge

n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del

1993;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata si porrebbe

in contrasto con gli artt. 76, 77, primo comma, e 3 della

Costituzione, poiché sarebbe stata emanata in "difetto assoluto di

competenza del Consiglio dei Ministri", sia in quanto la legge delega

23 ottobre 1992, n. 421 non avrebbe attribuito al Governo il potere

di disciplinare la materia dei rapporti di lavoro autonomo e

professionale, sia in quanto detta legge è di data anteriore

all'entrata in vigore della norma abrogata, sicché non risulterebbe

ipotizzabile che il Parlamento abbia conferito al Governo il potere

di abrogare una norma inesistente alla data del conferimento della

delega;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe

altresì l'art. 3 della Costituzione ed il principio di

ragionevolezza, dato che essa sarebbe ""geneticamente inidonea ad

essere conosciuta, a causa della sua stessa collocazione e della sua

"anonimità come risulterebbe dimostrato, tra l'altro, dalla

circostanza che "tutti i giudici del lavoro di Brescia, sia in primo

grado, sia in sede di appello" avrebbero continuato ad applicarla

anche dopo che essa è stata abrogata, con conseguente grave danno

consistente nella "perdita di credibilità, interna ed esterna" da

parte dei giudici che ciò hanno fatto, in violazione del principio

che impone loro di "rispettare la legge e, dunque, di conoscere la

legge vigente ed applicabile", con rischio di delegittimazione delle

autorità intervenute in occasione dell'emanazione della disposizione

e di "perdita dei requisiti essenziali di affidabilità e di fiducia

nella certezza della stessa legge";

che l'Inps, parte nel processo a quo, si è costituito nel

giudizio innanzi alla Corte, eccependo l'inammissibilità della

questione per difetto di rilevanza, dato che il rimettente censura

l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993 in quanto ha abrogato una norma

di cui egli vorrebbe dare un'interpretazione in contrasto con quella

già offerta dalla Corte costituzionale e condivisa dalla Corte di

cassazione, impedendo alla parte di provare l'eventuale esistenza di

un rapporto di lavoro subordinato;

che, secondo la parte, la questione sarebbe comunque

infondata sia perché l'eventuale difficoltà di conoscenza della

norma non potrebbe mai determinarne l'irragionevolezza, sia perché

il potere attribuito al legislatore delegato comprende quello di

abrogare tutte le norme eventualmente in contrasto con i principi

della legge delega, a prescindere dal momento in cui queste ultime

sono venute ad esistenza, purché la delega non sia scaduta.

Considerato che il pretore di Brescia dubita, in riferimento agli

artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993, come

sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993, nella parte in

cui ha abrogato l'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come

sostituito dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del 1993, convertito con

modificazioni nella legge n. 67 del 1993;

che il rimettente motiva la rilevanza della questione sulle

premesse che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata determinerebbe la reviviscenza dell'art. 13

della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6-bis del d.l.

n. 9 del 1993, e che quest'ultima disposizione, al secondo comma, a

suo avviso, prevederebbe, con presunzione juris et de jure, che i

contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere

individuale in esso contemplati non configurino "rapporti di

subordinazione", precludendo in tal modo una loro differente

qualificazione;

che, indipendentemente da ogni questione circa la controversa

possibilità di reviviscenza di norme abrogate da disposizioni

dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze n. 74 del 1996;

n. 310 del 1993), la prima premessa risulta del tutto carente del

necessario fondamento argomentativo, mentre la motivazione della

seconda è implausibile;

che, infatti, questa Corte ha già affermato che la

disposizione dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come

sostituito dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del 1993, non stabilisce

affatto che "in virtù di essa un rapporto sorto da un contratto

d'opera o per prestazioni professionali stipulato da uno degli enti

ivi indicati non potrebbe essere qualificato come rapporto di lavoro

subordinato neppure se le concrete modalità di svolgimento del

rapporto stesso (...) siano quelle proprie del lavoro subordinato",

in quanto un "siffatto significato normativo (è) in contrasto con il

dettato costituzionale" (sentenza n. 115 del 1994);

che detta interpretazione è stata fatta propria dalla Corte

di cassazione, la quale si è pronunciata nel senso che dalla norma

da ultimo richiamata non è dato inferire un più generale precetto

secondo cui il rapporto descritto nel contratto come rapporto d'opera

o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una

diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto

e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti;

che il Consiglio di Stato ha, a sua volta, dichiarato che

nella predetta disposizione il legislatore si è limitato a sancire

che non sono sussistenti gli obblighi previdenziali e assistenziali

delle amministrazioni indicate all'art. 13, quando il rapporto posto

in essere sia effettivamente riferibile ad un contratto d'opera o per

prestazioni professionali, sicché non vi è alcuna preclusione

legislativa al potere del giudice di qualificare diversamente il

contratto, anche in contrasto con il nomen iuris ad esso dato dalle

parti, quando quest'ultimo abbia dato luogo ad un'attività

lavorativa con le modalità del lavoro subordinato;

che l'implausibilità per tutte queste ragioni del

presupposto logico dell'ordinanza di rimessione relativamente al

contenuto prescrittivo della norma in questione esclude la rilevanza

della sollevata questione che, pertanto, deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23

dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego), nella parte in cui ha

abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi

urgenti in materia di finanza pubblica), come sostituito

dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni

urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con

modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante

disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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