Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal pretore di Brescia nei confronti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sorto in relazione all'art.

74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 38 del

decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego),

con ricorso depositato il 2 febbraio 1998, ed iscritto al n. 87 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 2 febbraio 1998, il pretore

di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti del Governo in relazione all'art. 74 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall'art. 38

del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche

al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego),

nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 13 della legge 23

dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica), come sostituito dall'art. 6-bis del d.-l. 18 gennaio 1993,

n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e

socio-assistenziale), convertito con modificazioni con la legge 18

marzo 1993, n. 67;

che, secondo la ricostruzione del pretore di Brescia, l'art. 13

della legge n. 498 del 1992, concernente la disciplina di taluni

adempimenti previdenziali delle province, delle comunità montane,

dei relativi consorzi e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza (IPAB), è stato dapprima sostituito dall'art. 6-bis del

d.-l. n. 9 del 1993, e, successivamente, è stato espressamente

abrogato dall'art. 38 del decreto legislativo n. 546 del 1993,

disposizione, quest'ultima, che ha sostituito l'art. 74 del decreto

legislativo n. 29 del 1993;

che il ricorrente deduce di avere fatto applicazione dell'art.

13 della legge n. 498 del 1992 anche dopo che la norma era stata

abrogata, e di "essere venuto a conoscenza dell'abrogazione (...)

per pura casualità, dopo circa quattro anni", sicché dalla detta

abrogazione è derivato "un danno agevolmente individuabile nella

perdita di credibilità esterna ed interna dell'autorità

giudiziaria, la quale ha per anni applicato una norma abrogata e,

così, violato il principio costituzionale che le impone di

rispettare la legge";

che, ad avviso del pretore di Brescia, l'art. 38 del decreto

legislativo n. 546 del 1993 è inoltre illegittimo per eccesso di

delega ed anche per irragionevolezza, in quanto ha disposto

l'abrogazione di una disciplina legislativa che, al momento in cui la

legge di delegazione è entrata in vigore, non risultava ancora

vigente;

che, secondo il ricorrente, la natura legislativa dell'atto

impugnato non preclude l'ammissibilità del conflitto, dato che gli

istituti del conflitto di attribuzione e del giudizio di legittimità

costituzionale in via incidentale "sono coesistenti e concorrenti e

non antagonisti ed incompatibili";

che il ricorrente chiede, infine, che la Corte costituzionale

dichiari "la spettanza in via esclusiva all'Autorità giudiziaria

della funzione giurisdizionale ed in particolare dell'attribuzione

che le impone di conoscere ed applicare la legge, attribuzione lesa

nella sua credibilità esterna ed interna dall'inidoneità dell'art.

74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito

dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ad

essere conosciuto ed applicato" e, per l'effetto, annulli tale

disposizione "con specifico riferimento alla previsione

dell'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come

sostituito dall'art. 6-bis della legge n. 67 del 1993".

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art.

37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa

Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine

all'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della

"materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza";

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il pretore di

Brescia deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in

ragione della posizione di piena indipendenza attribuita dalla

Costituzione a ciascun organo giurisdizionale nell'esercizio delle

relative funzioni (ex plurimis ordinanze nn. 37 del 1998, 469, 442 e

325 del 1997), e che il Governo, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, è legittimato a resistervi;

che, in ordine alla sussistenza dell'oggetto del conflitto,

occorre valutare se il ricorrente lamenti la violazione, da parte

dell'atto impugnato, di una propria sfera di attribuzioni

costituzionalmente garantita (sentenza n. 49 del 1998, ordinanze nn.

131 e 73 del 1997);

che il pretore di Brescia deduce la violazione delle proprie

attribuzioni costituzionali da parte dell'art. 38 del decreto

legislativo n. 546 del 1993, per il fatto che tale disposizione,

anche in conseguenza dei modi e dei tempi di approvazione, sarebbe

"inidonea" ad essere conosciuta ed applicata, e quindi lesiva della

funzione giurisdizionale nella sua "credibilità interna ed esterna";

che i motivi per i quali la disposizione impugnata sarebbe

"inidonea" ad essere conosciuta ed applicata sin dalla sua entrata in

vigore, e la "perdita di credibilità" della funzione

giurisdizionale, dedotta dal ricorrente quale limitazione della

propria sfera di competenza, non concretano però una menomazione

giuridicamente apprezzabile delle attribuzioni costituzionali del

ricorrente medesimo, ma integrano, semmai, una situazione di puro

fatto, insuscettibile ex se di dar vita ad un conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato;

che difetta conseguentemente, sotto il profilo oggettivo e

prescindendo da ulteriori motivi di inammissibilità relativi alla

natura legislativa dell'atto impugnato, la "materia" di un conflitto

la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte, in quanto

il ricorso non prospetta alcuna lesione di un'attribuzione

costituzionalmente garantita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal pretore di

Brescia nei confronti del Governo con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari