Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 359/1993

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 1993

    La procedura prevista dal titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993 per la contrattazione collettiva nazionale, riducendo lo spazio riservato alla legge regionale ed eliminando la fase normativa di recepimento degli accordi già prevista dalla legge n. 93 del 1983, limita notevolmente l'ambito d'intervento consentito alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117 Cost., in tema di disciplina dei propri rapporti di lavoro e di impiego. La previsione di affidamento in esclusiva, con effetti vincolanti, della fase della trattativa e della sottoscrizione del contratto - e della relativa rappresentanza - all'Agenzia per le relazioni sindacali, quale organismo dotato di propria personalità, ma sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, incide, peraltro, nella sfera dell'autonomia connessa alla contrattazione collettiva (v. massima D), ulteriormente lesa anche dalla esclusione delle Regioni dalla individuazione delle controparti contrattuali (art. 47). Del resto, non può ritenersi compensativa di tale sottrazione di potere normativo e contrattuale - in quanto pur sempre relativa ad attività secondarie e marginali e non tale da giustificare l'assenza della Regione come parte sostanziale del rapporto - l'attribuzione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni di funzioni consultive e di indirizzo, nonché di partecipazione all'organizzazione dell'Agenzia predetta (art. 50, terzo e quarto comma, 51, primo comma, e 50, ottavo e decimo comma). Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 45, settimo e nono comma; 47; 49, secondo comma; 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo comma; 51, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali. - v., sulla legge quadro sul pubblico impiego, S. nn. 219/1984, 217/1987, 1001/1988 e 1003/1988.

    Art. 45 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 35 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 24 maggio 2001. 313 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 31 MARZO 1998 aggiunto: 30 MARZO 2001, N. tolto: 80. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. aggiunto: 165

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art45 · fonte del testo

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