Art. 14 — Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa

All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art14 · fonte del testo

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