Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/2002

Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 14 e 18

della delibera legislativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia

Giulia, intitolata "Disposizioni in materia di personale e

organizzazione degli uffici" (atto consiliare n. 132-bis), già

approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri con telegramma del 5 settembre

2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre

2000, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 25 ottobre 2000, depositato in cancelleria il

3 novembre 2000 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la

Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che con il ricorso in epigrafe il Presidente del

consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni degli articoli 9,

14 e 18 della delibera legislativa del consiglio regionale del

Friuli-Venezia Giulia, intitolata "Disposizioni in materia di

personale e organizzazione degli uffici" (atto consiliare

n. 132-bis), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi

rinviata dalla Presidenza del Consiglio con telegramma del

5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del

4 ottobre 2000;

che nel ricorso si sostiene che le indicate disposizioni

contrasterebbero con gli articoli 3, primo comma, 39, quarto comma, e

97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 4

dello Statuto speciale regionale approvato con la legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia) e con l'art. 43 del decreto del Presidente

della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed

integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della

Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto violerebbero "le norme

fondamentali delle riforme economico-sociali" recate: a) dall'art. 2,

comma 1, lettere a), h), i) e l), e comma 2, della legge 23 ottobre

1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale), "con le

conseguenti disposizioni" del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); b)

dall'articolo 22, commi 6, 8, e 37 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); c)

dall'art. 11, comma 4, "in particolare lettere a) e) e g)" della

legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),

"con le conseguenti disposizioni delegate"; d) dall'articolo 41,

comma 3, e dall'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); e) dal

"patto di stabilità interno" (avente rilievo di interesse nazionale,

avuto riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), di cui

all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ed all'art. 30 della

legge 23 dicembre 1999, n. 448 [rectius 488] (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge

finanziaria 2000); f) dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la

determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione

collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29) e conseguenti contratti collettivi relativi

al comparto regioni e autonomie locali;

che si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia,

depositando una prima memoria, nella quale ha sostenuto genericamente

l'inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, e, quindi, una memoria successiva, nella quale

argomenta ampiamente le ragioni dell'infondatezza del ricorso ed

inoltre rileva che una delle norme impugnate, l'art. 18 della

deliberazione riapprovata, non aveva formato oggetto del primo

rinvio, nella pur identica versione oggetto della prima approvazione;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha depositato due memorie illustrative, nella

prima delle quali ha replicato alle argomentazioni della regione ed

ha illustrato i riflessi sul presente giudizio dell'intervenuta

modificazione dell'art. 117 ed in generale del Titolo V della parte

seconda della Costituzione, e nella seconda ha argomentato solo su

quest'ultimo punto;

che dal suo canto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha

depositato altra memoria, per richiamare le sue difese e

ulteriormente argomentare a favore dell'infondatezza della questione

concernente l'art. 14 della delibera impugnata, sulla base

dell'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343

(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle

strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito

con modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401, soffermandosi

anch'essa sulle conseguenze sul giudizio della modificazione del

Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 17 del 2002 - a

seguito della modificazione dell'art. 127 della Costituzione,

introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),

ed in particolare della soppressione del controllo di

costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso

art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della

deliberazione regionale prima della promulgazione - ha ritenuto che i

ricorsi introdotti ai sensi del medesimo testo originario ed ancora

pendenti diventino improcedibili, salva la facoltà del Governo di

impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo

testo dell'art. 127;

che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai

sensi del testo originario dell'art. 127 Cost., deve essere

dichiarato improcedibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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