Art. 49 — Trattamento economico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1994 al 24 maggio 2001. 183 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
tolto: a) alla produttivita' individuale;
tolto: b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
tolto: c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art49 · fonte del testo
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