Art. 20-bis — Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari

Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova e' evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
  • b)l'indicazione delle persone offese dal reato;
  • c)la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
  • d)l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche' le generalita' dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
  • e)la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne e' privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
  • a)l'avviso all'imputato che se non compare sara' giudicato in contumacia;
  • b)l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di ufficio;
  • c)l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. Si applica l'articolo 20, comma 5.

Testo vigente dal 8 agosto 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 343/2010

    Questione inammissibile
    26 novembre 2010

    Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e degli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunti dall'art. 1, comma 17, lett. b ), della citata legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 Cost., in quanto prevedono, rispettivamente, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la presentazione immediata a giudizio dell'imputato, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, e la citazione contestuale dell'imputato in udienza, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus , si procede per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni. Quanto alle censure concernenti gli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. n. 274 del 2000, il rimettente non riferisce quali siano state, in concreto, le modalità di citazione degli imputati e, trattandosi di censure relative a norme che prevedono differenti modalità di citazione, tale omissione non permette di valutare la rilevanza delle questioni. Inoltre, dalla scarna motivazione sulla non manifesta infondatezza, emerge un'erronea interpretazione delle disposizioni impugnate, dal momento che il rimettente censura l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione del potere di esercizio dell'azione penale alla polizia giudiziaria, mentre tale potere è chiaramente attribuito al pubblico ministero.

    Art. 10-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 20-bis Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 20-ter Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art20bis · fonte del testo

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