Art. 26 — Provvedimenti del giudice di pace

Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facolta' di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine e' causa di inammissibilita' del ricorso.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 321/2008

    Questione infondata
    30 luglio 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di pace, adito con ricorso della persona offesa, di emettere il decreto di convocazione delle parti quando il pubblico ministero abbia espresso parere contrario alla citazione". Il giudice rimettente, nel prospettare la questione, muove dall'errato presupposto interpretativo secondo cui, dopo la trasmissione del ricorso, in mancanza della querela, il procedimento non potrebbe avere seguito secondo le vie ordinarie, quando, invece, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del citato decreto legislativo, la presentazione del ricorso immediato produce gli stessi effetti della querela, per cui la trasmissione degli atti in nessun caso inibisce la prosecuzione del procedimento secondo l'iter ordinario. La norma censurata costituisce coerente espressione della scelta del legislatore delegato di riconoscere esclusivamente al pubblico ministero la titolarità dell'iniziativa penale, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela. Inoltre, la portata preclusiva del parere sfavorevole del rappresentante della pubblica accusa deriva quale conseguenza necessitata della configurazione del nuovo istituto del ricorso immediato della persona offesa come atto meramente propositivo, rispetto al quale è rimesso al pubblico ministero di aderire o meno nell'esercizio delle funzioni connesse all'anzidetta prerogativa. - Sulla portata preclusiva del parere contrario del pubblico ministero, vedi, citata, ordinanza n. 114/2008.

    Art. 26 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 381/2005

    Questione infondata
    7 ottobre 2005

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che il giudice adito con ricorso immediato 'ex' art. 21 del citato decreto legislativo possa “disporre”, in via residuale, l’imputazione coatta. Il giudice 'a quò, infatti, non ha utilizzato i poteri interpretativi che la legge gli riconosce in via esclusiva, poiché ha omesso di valutare le varie soluzioni che la giurisprudenza di legittimità ha prospettato in via interpretativa per far fronte all’asserita situazione di paralisi in cui verrebbe a trovarsi il procedimento né ha tenuto in debito conto che la formulazione coatta dell’imputazione potrebbe trovare ingresso ai sensi dell’art. 17, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

    Art. 26 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 27 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 320/2003

    Questione inammissibile
    28 ottobre 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 2, e 26, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all'articolo 112 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita; né, a colmare tali lacune, può valere il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato. – In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003, n. 461/2002. – Sull'obbligo del giudice rimettente di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ricordate le ordinanze n. 492 e 243/2002.

    Art. 25 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 26 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 112 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art26 · fonte del testo

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