All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
- a)decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
- b)ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- c)provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- d)decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- e)provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- f)((ordinanza di rinvio)) degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- g)decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
- h)decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- i)decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- l)autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.". ((1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter"))
Testo vigente dal 12 gennaio 2003
