All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

  • a)decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
  • b)ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
  • c)provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
  • d)decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
  • e)provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
  • f)((ordinanza di rinvio)) degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
  • g)decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
  • h)decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
  • i)decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
  • l)autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.". ((1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter"))

Testo vigente dal 12 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2002 al 12 gennaio 2003. 1 parola tolta, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

f) tolto: decreto aggiunto: ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

… del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.". aggiunto: 1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-11-11;251~art6 · fonte del testo

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