Art. 57 — Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 5. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per violazione dell'articolo 46, commi 1 e 6, ovvero per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e di cui all'articolo 22. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti:
- a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 4, comma 3;
- b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per violazione dell'articolo 21;
- c)con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per le violazioni degli articoli da 8 a 13; da 15 a 20; da 23 a 37; da 39 a 45; 46, comma 5; da 47 a 52; 54.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
