Art. 39 — Estinzione delle contravvenzioni
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
