Art. 88 — Definizioni
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
- a)per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;
- b)per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
- c)per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
