Art. 30 — Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento

Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11225/2025

    29 aprile 2025

    In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nel caso in cui una prima sentenza di fallimento venga revocata perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e a detta revoca faccia seguito la dichiarazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 e, ulteriormente, all'esito del periodo di osservazione, venga emessa una nuova dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. l.fall., corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento, configurandosi una consecuzione fra procedura concorsuali che non è esclusa dal passaggio in giudicato della revoca di detta prima pronuncia.

    Art. 30 · Art. 3 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 51 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art30 · fonte del testo

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