Art. 17 — Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura ((, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,)) che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 22 ottobre 2014
