I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione, sempreche' hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione. La certificazione tributaria puo' essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresi' rilasciati il visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35 e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attivita' indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali e' stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:

  • a)non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accertamenti induttivi;
  • b)gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate;
  • c)in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.

Testo vigente dal 4 febbraio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 331/2005

    Questione inammissibile
    26 luglio 2005

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall’integrazione apportata dall’art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, nella parte in cui riserva l’attività di certificazione tributaria ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, alla condizione che abbiano esercitato la professione da almeno cinque anni e che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti loro clienti nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la certificazione. Manca, invero, nell’ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all’esame del giudice 'a quò. Ed, infatti, il rimettente omette di specificare se i revisori contabili ricorrenti abbiano esercitato la professione di avvocato tributarista da almeno cinque anni; omette di precisare se nella specie sussista la “tenuta di scritture contabili” relative ai propri clienti da parte dei revisori contabili ricorrenti, dovendosi intendere, tale espressione, come formazione di esse sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista, ed, infine, nell’ordinanza di rimessione manca qualsiasi motivazione sulla ricorrenza dei predetti due requisiti richiesti dalla norma censurata per l’abilitazione al rilascio della certificazione tributaria. - Prec. specifico ordinanza n. 499/2002.

    Art. 36 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 1 Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 499/2002

    Questione inammissibile
    28 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata, in riferimento agli artt. 35, 76, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce solo a determinate categorie di professionisti la legittimazione ad effettuare la certificazione tributaria. Infatti manca nella ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all'esame del giudice 'a quò.

    Art. 36 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 1 Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 · Art. 35 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 307/2002

    Questione infondata
    3 luglio 2002

    La scelta operata dal legislatore delegato - nell'ambito di un insieme organico di misure ispirate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario - di attribuire a professionisti muniti di particolari requisiti attitudinali la facoltà di rilasciare la certificazione tributaria, con la previsione di garanzie e respnsabilità, risulta esercitata nei limiti della delega legislativa e corrisponde ad esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione. - V. citata sentenza n. 441/2000, con riguardo al particolare profilo della garanzia del diritto al lavoro.

    Art. 36 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 1 Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari