Art. 33 — Requisiti soggettivi
I centri sono costituiti nella forma di societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 4 febbraio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
