Indice per libri, titoli e capi
Civile
((Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili.))
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
- Aggiornato al
- 27 agosto 2020
- Articoli
- 194
- Versioni storiche
- 488
Capo I — Campo di applicazione principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzantiartt. 1-2abrogato
Capo II — Definizioniartt. 3 – 7-bisabrogato
- Art. 3Rinvio ad altre definizioniabrogato
- Art. 4Definizioniabrogato
- Art. 5Definizioni di termini radiologiciabrogato
- Art. 6Definizione di altri termini di radioprotezioneabrogato
- Art. 7Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativiabrogato
- Art. 7-bisParticolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esauritoabrogato
Capo III — Organiartt. 8-10abrogato
Capo III-bis — Esposizioni da attivita lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioniartt. 10-bis – 10-noviesabrogato
- Art. 10-bisCampo di applicazioneabrogato
- Art. 10-terObblighi dell'esercenteabrogato
- Art. 10-quaterComunicazioni e relazioni tecnicheabrogato
- Art. 10-quinquiesLivelli di azioneabrogato
- Art. 10-sexiesIndividuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radonabrogato
- Art. 10-septiesSezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioniabrogato
- Art. 10-octiesAttività di voloabrogato
- Art. 10-noviesDisposizioni particolari per taluni tipi di prodottiabrogato
Capo IV — Lavorazioni minerarieartt. 11-17abrogato
- Art. 11Campo di applicazioneabrogato
- Art. 12Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medicaabrogato
- Art. 13Segnalazione di superamento dei limiti di doseabrogato
- Art. 14Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionaleabrogato
- Art. 15Limiti di doseabrogato
- Art. 16Acque di minieraabrogato
- Art. 17Obblighi particolari del direttore della minieraabrogato
Capo V — Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzioneartt. 18-26abrogato
- Art. 18Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattiveabrogato
- Art. 18-bisBeni di consumoabrogato
- Art. 19Obbligo di informativaabrogato
- Art. 20Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuateabrogato
- Art. 21Trasporto di materie radioattiveabrogato
- Art. 22Comunicazione preventiva di praticheabrogato
- Art. 23Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleariabrogato
- Art. 24Comunicazione preventiva di cessazione di praticaabrogato
- Art. 25Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattiveabrogato
- Art. 26Sorgenti di tipo riconosciutoabrogato
Capo VI — Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattiviartt. 27-35abrogato
- Art. 27Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioniabrogato
- Art. 28Impiego di categoria Aabrogato
- Art. 29Impiego di categoria Babrogato
- Art. 30Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiutiabrogato
- Art. 31Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terziabrogato
- Art. 32Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattiviabrogato
- Art. 32-bisSpecifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimentoabrogato
- Art. 33Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambienteabrogato
- Art. 34Obblighi di registrazioneabrogato
- Art. 35Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativiabrogato
Capo VII — Impiantiartt. 36-58abrogato
- Art. 36Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitariaabrogato
- Art. 37Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860abrogato
- Art. 37-bisObiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleariabrogato
- Art. 37-terMisure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleariabrogato
- Art. 37-quaterValutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezzaabrogato
- Art. 38Istruttoria tecnicaabrogato
- Art. 39Consultazione con le Amministrazioni interessateabrogato
- Art. 40Parere dell'ANPAabrogato
- Art. 41Progetti particolareggiati di costruzioneabrogato
- Art. 42Collaudiabrogato
- Art. 43Prove non nucleariabrogato
- Art. 44Prove nucleariabrogato
- Art. 45Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleariabrogato
- Art. 46Regolamento di esercizioabrogato
- Art. 47Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionaliabrogato
- Art. 48Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienzaabrogato
- Art. 49Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impiantoabrogato
- Art. 50Licenza di esercizioabrogato
- Art. 51Reattori di ricercaabrogato
- Art. 52Depositi e complessi nucleari sottocriticiabrogato
- Art. 53Depositi temporanei ed occasionaliabrogato
- Art. 54Sorveglianza locale della radioattività ambientaleabrogato
- Art. 55Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleariabrogato
- Art. 56Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioniabrogato
- Art. 57Rapporto conclusivoabrogato
- Art. 58Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revocheabrogato
Capo VII-bis — Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattiviartt. 58-bis – 58-quinquiesabrogato
Capo VIII — Protezione sanitaria dei lavoratoriartt. 59-96abrogato
- Art. 59Attività disciplinate - Vigilanzaabrogato
- Art. 60Definizione di lavoratore subordinatoabrogato
- Art. 61Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e prepostiabrogato
- Art. 62Obblighi delle imprese esterneabrogato
- Art. 63Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterniabrogato
- Art. 64Protezione dei lavoratori autonomiabrogato
- Art. 65Altre attività presso terziabrogato
- Art. 66Molteplicità di datori di lavoroabrogato
- Art. 67Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendaleabrogato
- Art. 68Obblighi dei lavoratoriabrogato
- Art. 68-bisScambio di informazioniabrogato
- Art. 69Disposizioni particolari per le lavoratriciabrogato
- Art. 70Apprendisti e studentiabrogato
- Art. 71Minoriabrogato
- Art. 72Ottimizzazione della protezioneabrogato
- Art. 73Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizioneabrogato
- Art. 74Esposizioni accidentali o di emergenzaabrogato
- Art. 75Sorveglianza fisicaabrogato
- Art. 76Servizi di dosimetriaabrogato
- Art. 77Esperti qualificatiabrogato
- Art. 78Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativoabrogato
- Art. 79Attribuzioni dell'esperto qualificatoabrogato
- Art. 80Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimentiabrogato
- Art. 81Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezioneabrogato
- Art. 82Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisicaabrogato
- Art. 83Sorveglianza medicaabrogato
- Art. 84Visita medica preventivaabrogato
- Art. 85Visite mediche periodiche e straordinarieabrogato
- Art. 86Allontanamento dal lavoroabrogato
- Art. 87Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzatiabrogato
- Art. 88Elenco dei medici autorizzatiabrogato
- Art. 89Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medicaabrogato
- Art. 90Documento sanitario personaleabrogato
- Art. 91Sorveglianza medica eccezionaleabrogato
- Art. 92Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionaliabrogato
- Art. 93Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzatoabrogato
- Art. 94Ricorsiabrogato
- Art. 95Ricorso avverso il giudizio di idoneità medicaabrogato
- Art. 96Limiti di esposizioneabrogato
Capo IX — Protezione sanitaria della popolazioneartt. 97-114abrogato
Sezione I — Protezione generale della popolazione
- Art. 97Attività disciplinate. Vigilanzaabrogato
- Art. 98Divietiabrogato
- Art. 99Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioniabrogato
- Art. 100Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle personeabrogato
- Art. 101Situazioni eccezionaliabrogato
- Art. 102Disposizioni particolari per i rifiuti radioattiviabrogato
- Art. 103Norme generali e operative di sorveglianzaabrogato
- Art. 104Controllo sulla radioattività ambientaleabrogato
- Art. 105Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umanoabrogato
- Art. 106Esposizione della popolazione nel suo insiemeabrogato
- Art. 107Taratura dei mezzi di misura Servizi riconosciuti di dosimetria individualeabrogato
- Art. 108Ricerca scientifica clinicaabrogato
Sezione II — Protezione dei pazienti
- Art. 109Principi generali - Vigilanzaabrogato
- Art. 110Titoli e qualificazioni professionaliabrogato
- Art. 111Criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo medicoabrogato
- Art. 112Inventario delle apparecchiatureabrogato
- Art. 113Controllo di qualitàabrogato
- Art. 114Registrazioni - Libretto radiologico personaleabrogato
Capo X — Interventiartt. 115-135abrogato
Sezione I — Piani di emergenza
- Art. 115Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivatiabrogato
- Art. 115-bisPrincipi generali per gli interventi 1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali: a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento; b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento; c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione prolungata; d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di doseabrogato
- Art. 115-terEsposizioni potenzialiabrogato
- Art. 115-quaterApprovazione dei piani di intervento Preparazione degli interventiabrogato
- Art. 115-quinquiesAttuazione degli interventiabrogato
- Art. 116Piano di emergenza esternaabrogato
- Art. 117Presupposti del piano di emergenza esternaabrogato
- Art. 118Predisposizione del piano di emergenza esternaabrogato
- Art. 119Approvazione del piano di emergenza esternaabrogato
- Art. 120Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esternaabrogato
- Art. 121Piano nazionale di emergenzaabrogato
- Art. 122Attuazione del piano di emergenza esternaabrogato
- Art. 123Centro di elaborazione e valutazione datiabrogato
- Art. 124Aree portualiabrogato
- Art. 125Trasporto di materie radioattiveabrogato
- Art. 126Esercitazioniabrogato
- Art. 126-bisInterventi nelle esposizioni prolungateabrogato
- Art. 126-terCollaborazione con altri Statiabrogato
- Art. 126-quaterParticolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziariaabrogato
Sezione II — Informazione della popolazione
- Art. 127Situazioni disciplinateabrogato
- Art. 128Definizioniabrogato
- Art. 129Obbligo di informazioneabrogato
- Art. 130Informazione preventivaabrogato
- Art. 131Informazione in caso di emergenza radiologicaabrogato
- Art. 132Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologicaabrogato
- Art. 133Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzantiabrogato
- Art. 134Procedure di attuazioneabrogato
- Art. 135Diffusione dell'informazione nell'Unione europeaabrogato
Capo XI — Norme penaliartt. 135-bis – 143abrogato
- Art. 135-bisContravvenzioni al capo IIIabrogato
- Art. 136Contravvenzioni al capo Vabrogato
- Art. 137Contravvenzioni al capo VIabrogato
- Art. 138Contravvenzioni al capo VIIabrogato
- Art. 139Contravvenzioni ai capi IV e VIIIabrogato
- Art. 140Contravvenzioni al capo IXabrogato
- Art. 141Contravvenzioni al capo Xabrogato
- Art. 142Contravvenzioni al capo XIIabrogato
- Art. 142-bisContravvenzioni al capo III-bisabrogato
- Art. 143Prescrizioneabrogato
Capo XII — Disposizioni transitorie e finaliartt. 144-163abrogato
- Art. 144Industria estrattivaabrogato
- Art. 144-bisParticolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di praticheabrogato
- Art. 145Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibiliabrogato
- Art. 146Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VIabrogato
- Art. 147Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VIIabrogato
- Art. 148Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corsoabrogato
- Art. 149Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichicaabrogato
- Art. 150Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medicaabrogato
- Art. 151Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori. Particolari modalità di esposizioneabrogato
- Art. 152Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizioneabrogato
- Art. 152-bisUlteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazioneabrogato
- Art. 153Guide tecnicheabrogato
- Art. 154Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità Radionuclidi a vita breveabrogato
- Art. 155Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioniabrogato
- Art. 156Specifiche modalità applicative per il trasportoabrogato
- Art. 156-bisSpecifiche disposizioni per particolari sostanze radioattiveabrogato
- Art. 157Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metalliciabrogato
- Art. 158Semplificazione dei procedimenti amministrativiabrogato
- Art. 159Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleariabrogato
- Art. 160Termini per l'applicazioneabrogato
- Art. 161Decreti di attuazioneabrogato
- Art. 162Disposizioni particolari per il Ministero della difesaabrogato
- Art. 163Abrogazioneabrogato
