Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2000 al 27 agosto 2020. 262 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non puo' essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attivita' comprendono:
tolto: a) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
tolto: b) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
tolto: c) attivita' lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
tolto: d) attivita' lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
tolto: e) attivita' lavorative in stabilimenti termali o attivita' estrattive non disciplinate dal capo IV;
tolto: f) attivita' lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante. 2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art10bis · fonte del testo
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