Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Abrogato dal 27 agosto 2020

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 139, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2000 al 27 agosto 2020. 320 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere:

tolto: a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91; 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni;

tolto: b) chi viola gli articoli 14; 61, commi 2, 4 e 4-bis; 66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Contravvenzioni commesse dai preposti:

tolto: a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:

tolto: a) chi viola gli articoli 64; 68, 68-bis e; 69, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica:

tolto: a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;

tolto: b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tremilioni. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:

tolto: a) chi viola gli obblighi di cui all'articolo 76 e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art139 · fonte del testo