Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Abrogato dal 27 agosto 2020

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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1995 al 27 agosto 2020. 161 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui ai precedenti articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che sulla base della documentazione di cui agli articoli 36 e 37 l'ANPA, sentita la Commissione tecnica, ritiene rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. I progetti relativi a dette parti, completati da relazioni che ne illustrano o dimostrano la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, devono essere approvati dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della costruzione e messa in opera. L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi non puo' essere approvata dall'ANPA nei casi previsti dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunita' europea della energia atomica se non ad avvenuta comunicazione da parte dell'Agenzia stessa alla Commissione della predetta Comunita' dei dati generali del progetto in questione. La costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della costruzione ai progetti approvati dall'ANPA stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art41 · fonte del testo