Capo VIII – Protezione sanitaria dei lavoratori
- Art. 59 — Attività disciplinate - Vigilanza
- Art. 60 — Definizione di lavoratore subordinato
- Art. 61 — Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
- Art. 62 — Obblighi delle imprese esterne
- Art. 63 — Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni
- Art. 64 — Protezione dei lavoratori autonomi
- Art. 65 — Altre attività presso terzi
- Art. 66 — Molteplicità di datori di lavoro
- Art. 67 — Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale
- Art. 68 — Obblighi dei lavoratori
- Art. 68-bis — Scambio di informazioni
- Art. 69 — Disposizioni particolari per le lavoratrici
- Art. 70 — Apprendisti e studenti
- Art. 71 — Minori
- Art. 72 — Ottimizzazione della protezione
- Art. 73 — Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione
- Art. 74 — Esposizioni accidentali o di emergenza
- Art. 75 — Sorveglianza fisica
- Art. 76 — Servizi di dosimetria
- Art. 77 — Esperti qualificati
- Art. 78 — Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo
- Art. 79 — Attribuzioni dell'esperto qualificato
- Art. 80 — Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti
- Art. 81 — Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione
- Art. 82 — Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
- Art. 83 — Sorveglianza medica
- Art. 84 — Visita medica preventiva
- Art. 85 — Visite mediche periodiche e straordinarie
- Art. 86 — Allontanamento dal lavoro
- Art. 87 — Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati
- Art. 88 — Elenco dei medici autorizzati
- Art. 89 — Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica
- Art. 90 — Documento sanitario personale
- Art. 91 — Sorveglianza medica eccezionale
- Art. 92 — Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali
- Art. 93 — Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato
- Art. 94 — Ricorsi
- Art. 95 — Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica
- Art. 96 — Limiti di esposizione